Sez. 2 - , Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019 (Rv. 652427 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Regime processuale dell'astensione e ricusazione - Compatibilità con art. 6 Convenzione europea diritti dell'uomo, art. 6 Trattato Unione europea e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
In tema d'imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.) non contrastano né con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, comma 1, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa. Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)