Sez. 3, Sentenza n. 13603 del 21/06/2011 (Rv. 618392 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Regime processuale dell'astensione e ricusazione - Compatibilità con art. 6 CEDU, art. 6 par. 1 TUE e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
In tema d'imparzialità del giudice, le norme interne che attengono all'astensione e alla ricusazione (art. 51 e 52 cod. proc. civ.) non contrastano né con l'art.6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea né con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma, al contrario, in virtù del novellato art. 111, primo comma, Cost., ad esse è stato impresso un rafforzamento costituzionale, in connessione con l'espansione internazionale del diritto di difesa. Ne consegue la piena compatibilità delle predette norme con la tutela a livello europeo del diritto fondamentale ad un processo equo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Trattato art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)