Sez. 2, Sentenza n. 2363 del 22/04/1981 (Rv. 413122 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - VENDITA DI COSA ALTRUI - DISTINZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - VENDITA DI COSA ALTRUI - DISTINZIONE.*
Vendita di cosa altrui e promessa del fatto del terzo, di cui, rispettivamente, agli artt 1478 e 1381 cod civ, si differenziano perche, nella prima, il venditore assume in proprio l'Obbligo del trasferimento del bene e, nella seconda, tale trasferimento e demandato al facere del terzo, venendo dedotto in obbligazione solo per questa via, secondaria ed eventuale, sicche, mentre nella vendita di cosa altrui l'obbligazione del venditore di procurare al compratore l'acquisto della cosa altrui nasce come obbligazione primaria, sin dal momento della conclusione del contratto, nella promessa del fatto del terzo contenuto del negozio e l'Obbligo assunto dal promittente verso il promissario di adoperarsi affinche il terzo si obblighi a fare o faccia cio che il promittente medesimo ha promesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)