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Sez. U, Sentenza n. 1676 del 15/03/1982 (Rv. 419512 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA AL COMPRATORE CONSAPEVOLE DELL'ALTRUITÀ DEL BENE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419512-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA AL COMPRATORE CONSAPEVOLE DELL'ALTRUITÀ DEL BENE - CONDIZIONI.*

Nella vendita di cosa altrui, la quale non integra una promessa del fatto del terzo, in quanto con essa il venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto ed all'eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore che ignori l'altruità del bene, secondo la previsione dell'art. 1479 cod. civ., ma anche al compratore che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 cod. civ., in relazione all'art. 1476 n. 2 cod. civ., qualora, scaduto il termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, il venditore medesimo non superi la presunzione di colpa nell'inadempimento, fornendo la prova che lo stesso sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (V 2363/81, mass n 413122; (V 3134/80, mass n 406921; (Conf 4106/80, mass n 408009; (contra 4449/76, mass n 383167).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)