Sez. 2, Sentenza n. 1793 del 09/07/1962 (Rv. 252845 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - LA BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - NOZIONE - PRESUNZIONE - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - LA BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - NOZIONE - PRESUNZIONE - INSUSSISTENZA.*
Secondo la norma dell'art 938 cod civ la cosi detta accessione invertita a favore del costruttore, per la parte dell'edificio che sorge sul suolo altrui, puo essere disposta solo se il costruttore dimostri che versava nella ragionevole opinione di essere proprietario anche del suolo che risulta abusivamente invaso in danno del fondo contiguo. Ai sensi del citato articolo, cioe, la buona fede consiste solo nella ignoranza di edificare in parte nel suolo del vicino e nella erronea convinzione di edificare su suolo proprio, onde essa non e assimilabile alla buona fede del possessore che ignora di ledere il diritto altrui. Ne consegue che la buona fede di cui all'art 938 cod civ non puo presumersi ma deve essere precisamente dimostrata e provata da colui che l'allega: l'ammettere o l'escludere l'esistenza di siffatta convinzione del costruttore, e quindi della sua buona fede, costituisce compito riservato al giudice di merito, insindacabile in Cassazione. (V 33/62, 2796/61, 1236/61, 1340/60, 659/59, 1684/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)