Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 07/07/1986 (Rv. 447185 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - ESTREMI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - ESTREMI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
La buona fede del costruttore, richiesta dall'art. 938 cod. civ., ai fini dell'accessione invertita, S'identifica nella ragionevole opinione del costruttore di avere un diritto sulla porzione di fondo altrui occupata, e di non commettere, costruendo su di essa, alcuna usurpazione. Trattasi di un requisito psicologico che non si presume, ma deve essere rigorosamente provato da chi lo allega, in quanto esso non è assimilabile alla buona fede del possessore che ignora di ledere l'altrui diritto, ma costituisce elemento della complessa fattispecie dell'accessione invertita che, in via eccezionale, deroga al principio "quod inaedificatur solo cedit". (Conf 5289/83, mass n 430188; (Conf 5086/83, mass n 429947; (Conf 1917/81, mass n 412603; (Conf 1793/62, mass n 252845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)