Sez. U, Sentenza n. 366 del 23/01/1990 (Rv. 464931 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI - INDENNITÀ FUORI CIRCONDARIO - PRESTAZIONI DI PROCURATORE DOMICILIATARIO - RIMBORSO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI - INDENNITÀ FUORI CIRCONDARIO - PRESTAZIONI DI PROCURATORE DOMICILIATARIO - RIMBORSO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*
In tema di liquidazione delle spese di causa a carico del soccombente, nel vigore delle tariffe forensi approvate con d.m. 22 giugno 1982 e d.m. 31 ottobre 1985, si deve escludere la rimborsabilità di quanto dovuto per "indennità fuori circondario" o "prestazioni di procuratore domiciliatario", nel caso in cui la parte vittoriosa si faccia rappresentare da un procuratore residente nell'ambito del distretto ma in un luogo diverso dalla Sede del giudice adito, trattandosi di oneri che gravano sul cliente, il quale effettui detta scelta. (V 716/82, mass n 418518).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 22/06/1982 CORTE COST., DM 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)