Sez. L, Sentenza n. 716 del 06/02/1982 (Rv. 418518 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SPESE E INDENNITÀ DI TRASFERTA DOVUTE AL PROCURATORE RESIDENTE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DEL GIUDIZIO - RIPETIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SPESE E INDENNITÀ DI TRASFERTA DOVUTE AL PROCURATORE RESIDENTE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DEL GIUDIZIO - RIPETIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Le tariffe forensi, stabilite con deliberazioni del consiglio nazionale forense in data 16 giugno 1972 (d.m. 25 maggio 1973, tariffa civile, tabella b, paragrafo ottavo, n. 78) e in data 9 novembre 1976 (d.m. 23 dicembre 1976, tariffa civile, tabella b, paragrafo ottavo n. 78) non prevedono che la parte vittoriosa possa ripetere dal soccombente le spese e l'indennità di trasferta da lui dovute al suo procuratore per avere scelto di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore residente (purché nell'ambito dello stesso distretto) in luogo diverso dalla Sede del giudice adito. (Conf 3225/78, mass n 392672; (Conf 2407/77, mass n 386113).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, DM 25/05/1973, DM 23/12/1976 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)