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Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 19/11/1993 (Rv. 484404 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Rogatoria | Teste straniero - Assunzione per rogatoria - Ammissibilità - Preventiva citazione dinanzi al giudice italiano - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484404-01

Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Rogatoria

L'assunzione per rogatoria del teste straniero non è subordinata alla sua preventiva ed infruttuosa citazione dinanzi al giudice italiano, atteso che nessuna norma di legge prevede tale onere ed inoltre che dalla disciplina contenuta nell'art. 203 cod. proc. civ., riguardante l'analoga ipotesi dell'assunzione della prova fuori della circoscrizione del tribunale si ricava l'esistenza di un diritto del cittadino di essere sentito davanti al giudice del luogo di residenza, diritto che non può negarsi allo straniero, con riguardo al maggiore disagio che a quest'ultimo comporterebbe la comparizione dinanzi al giudice che procede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)