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Sez. 1, Sentenza n. 13928 del 13/12/1999 (Rv. 532078 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Regime di cui all'art. 797 n. 7 cod. proc. civ. - Concetto di ordine pubblico - Relativi criteri di individuazione - Avvenuta denegazione da parte del giudice straniero di rogatoria internazionale per l'escussione di un teste - Contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532078-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ

In tema di delibazione di sentenza straniera, secondo il regime di cui all'art. 797 cod. proc. civ., deve escludersi che una decisione di un giudice straniero, la quale abbia rifiutato l'assunzione di testi a mezzo di rogatoria internazionale, possa ritenersi pronunciata in base ad una disposizione contraria all'ordine pubblico italiano e, particolarmente, contrastante con il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Cost., tenuto conto che il concetto di ordine pubblico italiano, di cui all'ora abrogato art. 797 n. 7 cod. proc. civ. (identico a quello richiamato nell'abrogato art. 31 delle preleggi) comprende il complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici, e considerato che con riferimento alle norme processuali, detto concetto, così precisato, è riferibile ai principi inviolabili, posti nell'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente ed adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio e non anche nelle modalità di regolamentazione del diritto di difesa stesso in relazione ai singoli atti istruttori (alla stregua di tali principi la Suprema Corte ha escluso che l'escussione di testimoni nella forma della rogatoria estera costituisca principio di ordine pubblico interno italiano, sia perché l'assunzione per delega dei mezzi di prova è dall'art. 203 cod. proc. civ. riservata in generale alla valutazione discrezionale del giudice e regolata, con specifico riferimento alla testimonianza, dal secondo comma dell'art. 255 cod. proc. civ., sia perché, ove pure l'audizione del teste residente fuori della circoscrizione del giudice adito tramite delegazione fosse configurabile come strumento necessario per l'espletamento della prova e sussistesse un correlato diritto del teste ad essere sentito tramite delegazione, il relativo principio si dovrebbe considerare estraneo all'ordine pubblico, in quanto la parte può ricorrere ad altri testi o ad altri mezzi di prova e comunque può far valere il rifiuto della rogatoria da parte del giudice straniero con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento cui quel giudice appartiene).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 7, Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 255 com. 2, Preleggi art. 31, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)