diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1423 del 07/03/1979 (Rv. 397743 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMME DOVUTE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397743-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMME DOVUTE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*

La norma di cui all'art 429, comma terzo, cod proc civ, secondo cui il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, non e applicabile alle somme dovute per prestazioni previdenziali. (Conf 1543/78, mass n 390920; (Conf 875/78, mass n 390211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)