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Sez. L, Sentenza n. 1543 del 04/04/1978 (Rv. 390920 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA ALLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI PENSIONE D'INVALIDITA DELL'INPS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390920-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA ALLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI PENSIONE D'INVALIDITA DELL'INPS - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art 429 cod proc civ, secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, non e applicabile alla somma liquidata a titolo di pensione d'invalidita dell'INPS. Infatti, mentre nei confronti di questo ente pubblico non sussiste l'esigenza - che sussiste per il datore di lavoro privato ed e alla base dell'art 429 - di porre una remora al ritardo nell'adempimento, ne l'esigenza di riequilibrare le posizioni delle parti con il recupero in favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro; d'altro canto la necessaria diversita del credito di lavoro e della pensione d'invalidita, per la sua natura compositamente assicurativa ed alimentare, esclude l'applicabilita alle controversie relative a quest'ultima del disposto risarcitorio dell'art 429 cod proc civ. (V 202/77, mass n 383718).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)