Sez. 2, Sentenza n. 1331 del 18/04/1957 (Rv. 881296 - 01)
OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE - TERMINI RELATIVI ALLE ALTRE IMPUGNAZIONI - INFLUENZA. FRODE E SIMULAZIONE - NEGOZIO FIDUCIARIO - STRUTTURA - FORMA. FRODE E SIMULAZIONE - NEGOZIO FIDUCIARIO - VENDITA IMMOBILIARE - PRECEDENTE PATTO DI RETROVENDITA - PROVA VIGENTE L' ABROGATO CODICE.
OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE - TERMINI RELATIVI ALLE ALTRE IMPUGNAZIONI - INFLUENZA. FRODE E SIMULAZIONE - NEGOZIO FIDUCIARIO - STRUTTURA - FORMA. FRODE E SIMULAZIONE - NEGOZIO FIDUCIARIO - VENDITA IMMOBILIARE - PRECEDENTE PATTO DI RETROVENDITA - PROVA VIGENTE L' ABROGATO CODICE.
La proposizione dell'opposizione di terzo non influisce sul decorso dei termini riguardanti le altre impugnazioni. Nel rapporto fiduciario si ha il concorso di due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, se pur collegati, e non fusi unitariamente, onde, producendo ognuno di essi gli effetti giuridici che gli sono propri, deve anche rivestire i requisiti di Forma prescritti dalla legge. Il patto di retrovendita, nel rapporto fiduciario, può anche essere precedente al contratto di vendita, come quando, anteriormente al trasferimento della proprietà posto in essere ai fini della fiducia, le parti si siano impegnate l'una a trasferire e l'altra a ritrasferire (dopo la vendita) la proprietà stessa. La prova di tale negozio, se intervenuto prima della entrata in vigore del nuovo codice, pur se relativo a beni immobili, può essere fornita con ogni mezzo, salvo per la prova testimoniale, le limitazioni imposte dalla legge.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)