Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 18/10/1988 (Rv. 460201 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - FORMA - REQUISITI.*
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - FORMA - REQUISITI.*
Il negozio fiduciario, nel quale sia previsto l'Obbligo di una parte di modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest'ultimo designato, richiede la Forma scritta "ad substantiam" qualora riguardi beni immobili, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare - per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa Forma del contratto definitivo - in relazione all'Obbligo assunto dal fiduciario di emettere la dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto voluto dal fiduciante; pur dovendosi escludere l'uso di forme sacramentali è indispensabile tuttavia che dalla scrittura risultino chiaramente l'esistenza dell'Obbligo del fiduciario e gli elementi essenziali del negozio che egli deve stipulare. (nella specie è stato ritenuto non sussistere il suddetto requisito in una procura a vendere rilasciata dal preteso fiduciario al fiduciante nella quale era stato prefissato un termine di efficacia). (V 156/75, mass n 373334; (V 1331/57, mass n 881296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)