Sez. 1, Sentenza n. 1405 del 03/03/1980 (Rv. 404953 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - GIUDIZIO SUL QUANTUM SUCCESSIVO AL FALLIMENTO DEL DEBITORE - PROCEDURA CONCORSUALE - NECESSITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - GIUDIZIO SUL QUANTUM SUCCESSIVO AL FALLIMENTO DEL DEBITORE - PROCEDURA CONCORSUALE - NECESSITA.*
A seguito di sentenza che accerti un credito in via generica, il fallimento del debitore osta a che il giudizio sul quantum possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, ed impone che il credito stesso venga insinuato e quantificato nella procedura concorsuale, in Sede di formazione e verificazione dello stato passivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)