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Sez. 3, Sentenza n. 13226 del 27/06/2016 (Rv. 640415 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE | Domanda relativa - Oggetto - Individuazione di un credito - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuto fallimento del convenuto - Irrilevanza - Giudizio sul "quantum" - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640415-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE

La controversia promossa per conseguire una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno non ha ad oggetto l'individuazione di un credito, sicché è insensibile alla dichiarazione di fallimento del convenuto, a seguito della quale, tuttavia, va escluso che il separato giudizio sul "quantum" possa essere proposto o proseguito in via ordinaria, dovendo il credito essere insinuato e quantificato nella procedura concorsuale in sede di formazione e verificazione dello stato passivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danni a carico di un fallimento assuma l'efficacia di giudicato in ordine alla necessità di radicare innanzi al tribunale ordinario il successivo giudizio per la quantificazione del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)