Sez. 2, Sentenza n. 3256 del 08/06/1979 (Rv. 399631 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO DERIVANTE DALL'ILLEGITTIMA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE - NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL DANNO - DESUNZIONE DAI CANONI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI APPARTAMENTI ANALOGHI NELLA STESSA ZONA - LEGITTIMITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO DERIVANTE DALL'ILLEGITTIMA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE - NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEL DANNO - DESUNZIONE DAI CANONI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI APPARTAMENTI ANALOGHI NELLA STESSA ZONA - LEGITTIMITA.*
Ai fini della Determinazione del danno derivante dall'illegittima protrazione dell'occupazione di un immobile, il giudice di merito non e tenuto ad avvalersi dell'operato di un consulente tecnico d'ufficio, ma puo ricavare il valore locativo dell'immobile desumendolo in via equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione di appartamenti analoghi nella stessa zona.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)