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Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 11/03/1995 (Rv. 491095 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Occupazione senza titolo di un' immobiliare altrui - Determinazione del risarcimento - Criteri - Danno figurativo - Riferimento al valore locativo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491095-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è "in re ipsa", raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)