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Sez. 5, Sentenza n. 8481 del 09/04/2010 (Rv. 612684 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Recupero dei dazi doganali - Procedura - Sentenza della Corte di Giustizia CE 18 dicembre 2008, C 349/07 - Fissazione di un termine all'importatore per la presentazione delle osservazioni - Applicazione anche alle decisioni doganali anteriori - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612684-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di dazi doganali, il principio stabilito dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 18 dicembre 2008, resa in causa C-349/07, secondo cui all'importatore sospettato di aver commesso un'infrazione doganale va concesso un termine da otto a quindici giorni per la presentazione delle proprie osservazioni, prima dell'attivazione della procedura di recupero, derivandone altrimenti una violazione del diritto di difesa, non può ritenersi applicabile alle decisioni doganali assunte prima della sentenza citata, in quanto introduce una formalità procedimentale la cui osservanza non era richiesta nè dalla prassi della Commissione Europea, nè dalle norme comunitarie nè, infine, dalla giurisprudenza comunitaria.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)