Sez. 5, Sentenza n. 7836 del 31/03/2010 (Rv. 612295 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Infrazione doganale - Procedura di recupero - Sentenza della Corte di Giustizia CE 13 dicembre 2008, in causa C 349/07 - Termine all'importatore per presentare osservazioni - Necessità - Limiti - Valutazione del medesimo fatto nel processo penale - Termine all'importatore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, il principio stabilito dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, secondo cui all'importatore sospettato di aver commesso un'infrazione doganale va concesso un termine, da otto a quindici giorni, per la presentazione delle proprie osservazioni, prima dell'attivazione della procedura di recupero, non si applica nel caso in cui il medesimo fatto è stato valutato nell'ambito di un procedimento penale, in quanto in quel procedimento è pienamente garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 65, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 65, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)