Sez. L, Sentenza n. 8311 del 30/07/1999 (Rv. 529145 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Contributi previdenziali versati in relazione a rapporto di lavoro insussistente - Diritto alla ripetizione - Anche con riferimento ai contributi di malattia - Sussistenza - Fruizione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale da parte del soggetto indebitamente assicurato - Irrilevanza - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Qualora venga accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro, il datore ha lavoro ha diritto di ripetere dall'INPS tutti i contributi versati, ivi compresi quelli per malattia, a nulla rilevando che l'assicurato abbia avuto la possibilità di fruire, per il periodo di contribuzione, delle prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, giacché, accertato che il pagamento è stato effettuato in adempimento di un'obbligazione inesistente, in ogni caso sorge il diritto del "solvens" ad ottenere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., la restituzione di quanto pagato, senza possibilità di distinguere, ai fini della ripetizione, tra i contributi "proiettati" verso il futuro e quelli riferiti ad una assicurazione sanitaria non dovuta, essendo in tale ultimo caso soltanto possibile, ove ne ricorrano i presupposti e risulti accertata l'effettiva fruizione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale da parte del soggetto indebitamente assicurato, l'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)