Sez. L, Sentenza n. 15109 del 18/07/2005 (Rv. 583060 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Contributi previdenziali versati alla Cassa forense in presenza di una situazione di incompatibilità - Diritto alla ripetizione - Anche con riferimento ai contributi di malattia - Sussistenza - Fruizione delle prestazioni sanitarie da parte del soggetto indebitamente assicurato - Irrilevanza - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Qualora venga accertata la sussistenza di una condizione di incompatibilità con l'iscrizione alla cassa forense, l'iscritto ha diritto di ripetere dall'ente previdenziale tutti i contributi versati, ivi compresi quelli per malattia, a nulla rilevando che l'assicurato abbia avuto la possibilità di fruire, per il periodo di contribuzione, della prestazione di assistenza, giacchè, accertato che il pagamento è stato effettuato in adempimento di un'obbligazione inesistente, in ogni caso sorge il diritto del "solvens" ad ottenere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., la restituzione di quanto pagato, senza possibilità di distinguere, ai fini della ripetizione, tra i contributi "proiettati" verso il futuro e quelli riferiti ad una assicurazione sanitaria non dovuta, essendo in tale ultimo caso soltanto possibile, ove ne ricorrano i presupposti e risulti accertata l'effettiva fruizione di prestazioni sanitarie da parte di soggetto indebitamente assicurato, la proponibilità nei suoi confronti dell'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)