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Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012 (Rv. 621644 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione a mezzo stampa - Prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica - Esclusione - Fondamento - Esercizio del diritto di critica - Modalità - Limiti.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621644-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)