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Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 22/03/2013 (Rv. 625623 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diritto di critica - Aggressione del contraddittore - Accusa avente ad oggetto la perpetrazione di delitti e la realizzazione condotte particolarmente infamanti - Superamento dei limiti dei limiti del diritto di critica - Sussistenza - Fattispecie relativa all'operato di un sanitario nell'applicazione della normativa sull'espianto di organi.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625623-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

Trascende il diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario, anche quando il presupposto o l'occasione della critica siano costituiti dall'interpretazione di norme giuridiche resa incerta dal coinvolgimento di interessi di preminente rilievo costituzionale o dalla scarsa chiarezza del testo o dall'assenza di univoci precedenti giurisprudenziali. Ad identica conclusione deve pervenirsi anche quando le accuse siano corroborate con la prospettazione, parziale o capziosa, di precedenti condotte del destinatario rivelatesi invece - in base ad un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato - infondate o insussistenti. (Nel caso di specie, è stata ritenuta offensiva la critica rivolta ad un medico e basata, da un lato, sulla reiterata qualificazione dello stesso come "criminale" e sulla formulazione di accuse specifiche - "ictu oculi" integranti delitti particolarmente gravi ed infamanti, per un sanitario - come quelle di avere deliberatamente condotto a morte un paziente, per di più per esigenze di coerenza con una diagnosi precedente, prospettata come manifestamente e dolosamente erronea, e di avere posto in essere condotte fraudolente o criminali, in applicazione di un'interpretazione, qualificata come insostenibile, della normativa allora vigente in materia di espianto di organi - normativa coinvolgente valori di notevole rilevanza etica, ma priva di chiarezza nel suo tenore testuale e, al tempo dei fatti, anche di adeguato ed univoco sostegno ermeneutico - ovvero, dall'altro, basata su fatti non solo non accertati, ma talvolta perfino positivamente esclusi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)