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Sez. 6, Sentenza n. 1817 del 10/05/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202817 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del Pubblico Ministero - Notifica alla persona offesa | Istanza della persona offesa di essere informata - Proposizione successiva alla richiesta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202817-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del Pubblico Ministero - Notifica alla persona offesa

L'art. 408 comma 2 cod. proc. pen., nel prescrivere la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere informata dell'eventuale archiviazione, non impone che tale istanza sia contestuale alla presentazione della notizia di reato, ma ne consente la proposizione anche successivamente, senza indicazione di un termine perentorio. Ne consegue che questa può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente prima che il provvedimento sia stato adottato. Nè alla predetta istanza offesa è applicabile il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 408 comma 3 cod. proc. pen., sia perché questo è riferito all'opposizione, sia perché esso decorre dalla notifica della richiesta di archiviazione che, proprio nel difetto di una precedente istanza della parte offesa di essere informata non è eseguita. Nell'ipotesi in cui l'istanza di essere informato venga presentata dopo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma prima del decreto di archiviazione, la richiesta deve essere notificata al ricorrente, soprassedendosi sulla pronuncia di archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)