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Sez. 4, Sentenza n. 46534 del 06/11/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 227623 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Presentata tempestivamente - Da chi non abbia ricevuto l'avviso della richiesta - Inammissibilità - Esclusione - Obbligo del GIP di provvedere attraverso il procedimento camerale - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2003-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227623-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa, anche se non ha ricevuto l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. per non avere formulato espressa richiesta, può presentare opposizione nei termini - ossia non prima della richiesta di archiviazione, ma non dopo l'emissione del decreto di archiviazione - e il Giudice per le indagini preliminari deve prendere in considerazione, provvedendo attraverso il procedimento camerale, secondo il disposto dell'art.410 cod. proc. pen. Ne consegue che, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione da parte del giudice per le indagini preliminari - e la considerazione della stessa come semplice "memoria" - rappresenta una violazione del principio del contraddittorio, in quanto impedisce il diritto di intervento della persona offesa, la cui tutela è espressamente posta - a pena di nullità - dall'art.178 lett.c) cod. proc. pen. (Nell'occasione la Corte ha osservato che la "ratio" della norma che pone a carico della persona offesa dal reato l'onere di chiedere di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero è solo quella di esonerare le Procure da inutili adempimenti: dovranno essere avvertiti esclusivamente coloro che dichiarano di volerlo, con la conseguenza che nessuna violazione di legge sussiste in caso di mancata comunicazione della detta richiesta del P.M. alla persona offesa rimasta inerte. Da tale disposizione, però, non consegue affatto che la persona offesa, la quale non abbia presentato la richiesta ex art. 408 comma 2 cod.proc.pen., perda il diritto di opporsi all'eventualità di archiviazione del procedimento, innescando la procedura camerale prevista dagli artt. 409 e 410 stesso codice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)