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Sez. 5, Sentenza n. 10945 del 25/07/2002 (Rv. 556210 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Deduzione del difetto di motivazione - Requisiti.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556210-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quando si denuncia il difetto di motivazione, oltre alla precisazione del punto della controversia al quale detto difetto si riferisce, è necessaria anche l'indicazione delle questioni che si assumono obliterate nella sentenza. Pertanto non è sufficiente il richiamo generico a deduzioni e difese svolte davanti ai giudici di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)