Sez. L, Sentenza n. 4277 del 01/07/1981 (Rv. 414956 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Il ricorrente che denuncia il vizio di motivazione alla stregua dell'art 360, primo comma, n 5 cod proc civ ha l'Onere d'indicare, ai fini di una corretta proposizione della censura, i singoli punti che assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente. La specificazione di tali punti, non adempiuta da un generico richiamo alle risultanze di causa sottoposte all'esame del giudice del merito, costituisce, infatti, una condizione necessaria perche la suprema Corte possa controllare la sussistenza della virtuale decisivita del punto controverso e dell'inadeguatezza della motivazione in rapporto ad esso, mentre, in Mancanza di siffatta specificazione, con la censura, formalmente correlata ad uno dei vizi previsti nell'ambito della citata disposizione, deve essere ritenuta proposta, in effetti, una semplice revisione, inammissibile in Sede di legittimita, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito. (V 4965/78, mass n 394701; (V 2111/75, mass n 378855; (V 2950/74, mass n 371398; (Conf 2733/72, mass n 360404; (Conf 210/71, mass n 349628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)