Sez. L, Sentenza n. 1257 del 07/04/1975 (Rv. 374729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA - CONDIZIONI - COEFFICIENTE DI CALCOLO - RIFERIMENTO ALL'ANZIANITA DI SERVIZIO - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTI COLLETTIVI - LICEITA - CONDIZIONI - COEFFICIENTE DI CALCOLO - RIFERIMENTO ALL'ANZIANITA DI SERVIZIO - LEGITTIMITA.*
E valida e legittima la disciplina collettiva nelle Disposizioni negoziali che, sul punto della liquidazione dell'indennita di anzianita ai prestatori di lavoro passati, nel corso del medesimo rapporto, da una categoria ad altra superiore o assunti a maggiore qualifica, pongano a base del calcolo, per ciascuno dei periodi di tempo in cui il dipendente ha appartenuto alle diverse categorie o qualifiche, frazioni differenziate dell'ultima retribuzione percepita nella categoria finale, da moltiplicare per i vari scaglioni di numero di anni del complessivo servizio, rientrando il relativo potere circa l'adozione delle diverse percentuali di retribuzione da computare, nell'arco di frazioni sino a cento per cento ed eventualmente oltre, in armonia di progressione con le variazioni di categoria o qualifica, tra le facolta riservate all'autonomia negoziale delle associazioni sindacali dei vari settori economico-produttivi, sempre con il rispetto del limite che, per i singoli periodi di tempo attinenti ad ogni categoria o qualifica, il coefficiente da tener presente non risulti inferiore a quello stabilito dalla regolamentazione propria della categoria o qualifica medesima, dovendo, in caso contrario, essere applicato il coefficiente maggiore. La suddetta legittimita non viene meno allorche la percentuale di calcolo risulti riferita, dalla regolamentazione collettiva, non gia alla entita della retribuzione, ma all'anzianita di servizio prestato nelle precedenti qualifiche o nell'anteriore categoria. (V 2822/74, mass n 371238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)