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Sez. 1, Sentenza n. 1484 del 12/02/1998 (Rv. 512549 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Comunicazione relativa - Necessità - Comunicazione attraverso la dichiarazione annuale dei redditi - Idoneità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512549-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO

In tema di notificazione degli avvisi di accertamento relativi ad imposte sui redditi, la variazione dell'indirizzo comunicata con la dichiarazione annuale dei redditi è atto idoneo, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a rendere noto all'Ufficio il nuovo domicilio fiscale del contribuente; pertanto, l'Ufficio è tenuto ad indirizzare le notifiche presso il nuovo domicilio ancorché questo non risulti dai dati anagrafici del Comune di provenienza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)