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Sez. 5, Sentenza n. 18917 del 24/09/2015 (Rv. 636544 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento per IVA non versata dal cedente - Avviso nei confronti del cessionario della merce per le medesime operazioni ritenute non esenti - Violazione del principio della doppia imposizione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636544-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'avviso di accertamento per il recupero d'IVA non versata, emesso nei confronti di società che ha effettuato cessioni di beni, non può essere ritenuto illegittimo in quanto analoga azione é stata avviata nei confronti del cessionario, atteso che non sussiste, in tale ipotesi, alcuna violazione del divieto della cd. doppia imposizione, ravvisabile solo quando una medesima imposta gravi sullo stesso soggetto e non già invece quando l'ente impositore la richieda a persone diverse. In quest'ultimo caso, individuato il soggetto effettivamente debitore, l'estraneo maturerà il diritto a richiedere il rimborso di quanto eventualmente versato. (Principio enunciato in una fattispecie in cui non era in discussione né la falsità ideologica della dichiarazione d'intenti del cessionario, né la consapevolezza di tale falsità da parte del cedente, sicché non poteva applicarsi il regime di sospensione d'imposta prevista per le cessioni all'esportazione dall'art. 8, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)