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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27625 del 30/10/2018 (Rv. 651079 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Doppia imposizione - Nozione - Sottoposizione a tassazione del medesimo presupposto - Pretesa fiscale nei confronti di due soggetti diversi tenuti a diverso titolo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651079-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

In tema di imposte sui redditi, la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che non integrassero gli estremi di una doppia imposizione la richiesta dell'imposta autoliquidata da un soggetto interposto in una compravendita immobiliare e l'avviso di accertamento della plusvalenza notificato al ricorrente, qualificato come interponente e percettore finale del corrispettivo di vendita.)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 163, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)