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Sez. 5, Sentenza n. 16702 del 03/07/2013 (Rv. 627173 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Termine triennale decadenziale - Applicazione - Prescrizione - Termine ordinario - Decorrenza - "Dies a quo" - Dalla legge n. 448 del 1998 avente valore di ricognizione di debito - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627173-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il diritto di ottenerne il rimborso è soggetto al termine di decadenza triennale stabilito dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, termine espressamente richiamato dall'art. 11, comma secondo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quest'ultima disposizione - che ha previsto il diritto di rimborso per i contribuenti che abbiano inoltrato domanda nel predetto termine di decadenza - ha valore di atto interruttivo della prescrizione ordinaria, poiché opera una sostanziale ricognizione di debito; ne consegue che tale legge ha cosi stabilito il "dies a quo" per la decorrenza del termine ordinario di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 241 art. 13, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)