Sez. 5, Sentenza n. 10665 del 07/07/2003 (Rv. 564860 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Termine triennale di decadenza - Applicazione - Decorrenza - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il diritto di ottenerne il rimborso (in dipendenza del contrasto della relativa disciplina nazionale con la direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335) è soggetto al termine di decadenza triennale stabilito dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - applicabile in tutte le ipotesi di rimborso di pagamenti delle tasse anzidette non dovute -, termine espressamente richiamato dall'art. 11, comma secondo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e decorrente dal giorno del pagamento e non da quello in cui la citata direttiva comunitaria è stata trasposta nell'ordinamento interno. Nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)