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Sez. L, Sentenza n. 483 del 16/02/1976 (Rv. 379143 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - DIVIETO - LIMITI - CONTROVERSIA IN TEMA DI INVALIDITA - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - SUCCESSIVE INFERMITA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379143-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - DIVIETO - LIMITI - CONTROVERSIA IN TEMA DI INVALIDITA - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - SUCCESSIVE INFERMITA - RILEVANZA.*

Nelle controversie in materia di invalidita pensionabile, il principio dell'inammissibilita di nuove domande in appello, di cui all'art 437 secondo comma cod proc civ (nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), non osta a che il giudice di secondo grado, ottemperando alla norma di cui all'art 149 disp att cod proc civ (nel nuovo testo fissato dall'art 9 della citata legge n 533 del 1973), prenda in esame anche l'aggravamento di malattia e tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante, che si siano verificate nel corso del procedimento, ancorche accertate dopo la presentazione del ricorso in appello, in quanto cio non comporta alcuna modificazione ne del petitum (pensione di invalidita), ne della causa petendi (invalidita pensionabile) dell'originaria domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)