Sez. L, Sentenza n. 7464 del 17/12/1983 (Rv. 432081 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - AGGRAVAMENTO E FATTI MORBOSI INTERVENUTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - DEDUZIONE DI TALI EVENTI PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - AGGRAVAMENTO E FATTI MORBOSI INTERVENUTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - VALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - DEDUZIONE DI TALI EVENTI PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Il divieto (della proposizione di domande od eccezioni nuove e dell'ammissione di nuovi mezzi di prova) stabilito - in relazione, peraltro, non alla sola udienza di discussione ma all'intero giudizio di secondo grado - dall'art. 437 cod. proc. civ. va collegato, nelle controversie in materia d'Invalidità pensionabile, con il principio posto dall'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., secondo il quale il giudice deve valutare l'aggravamento e i fatti morbosi intervenuti nel corso del procedimento, sia amministrativo che giudiziario, con la conseguenza che tali eventi, con l'allegazione delle prove ad essi relative, ben possono essere dedotti, per la prima volta, con il ricorso in appello e nella successiva udienza di discussione. (Conf mass n 4621/82, mass n 422592; (Conf mass n 483/76, mass n 379143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)