Sez. 1, Sentenza n. 1907 del 28/01/2010 (Rv. 611403 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno scaduto - Espulsione per scadenza del permesso di soggiorno ex art. 13, secondo comma, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Rifiuto della P.A. di ricevere l'istanza di rinnovo - Effetti - Impedimento all'espulsione - Condizioni - Prova del comportamento ostruzionistico - Necessità - Onere a carico dell'opponente - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, secondo comma, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998, il mancato rifiuto esplicito o per "facta concludentia" di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale, ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, perchè di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico sia fornita piena prova, dovendosi reputare insufficiente la mera deduzione di esso. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato il rigetto dell'opposizione all'espulsione rilevando che lo straniero non aveva provato di non aver avuto comunicazione del rilascio di un primo permesso di soggiorno né aveva dimostrato di non aver potuto ottemperare perchè malato all'invito della P.A. per il rinnovo, offrendo conseguentemente indiretta conferma del suo disinteresse per la sorte del permesso stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)