Sez. 1, Sentenza n. 18735 del 19/08/2010 (Rv. 614219 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno scaduto - Espulsione per scadenza del permesso di soggiorno ex art. 13, secondo comma, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Rifiuto della P.A. di ricevere l'istanza di rinnovo - Effetti - Impedimento all'espulsione - Condizioni - Prova del comportamento ostruzionistico - Onere a carico dell'opponente - Deduzione di mezzi di prova orale - Ammissione ed assunzione nel giudizio di merito - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, secondo comma, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998, il mancato rifiuto esplicito o per "facta concludentia" di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale, ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché lo straniero fornisca la prova di tale comportamento impeditivo dovendosi reputare insufficiente la mera deduzione di esso. Ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad ammettere ed assumere le prove orali sulle circostanze, riconducibili ad un comportamento dilatorio, ostruzionistico o non collaborativo dell'autorità amministrativa competente, produttivo del ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)