Sez. 5, Sentenza n. 5981 del 23/04/2001 (Rv. 546270 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Beni ricompresi - Mandato a vendere - Mancato espletamento prima della morte del mandante - Conseguenze - Inclusione del bene nell'attivo devoluti agli eredi - Legittimità - Computo ai fini del tributo successorio - Necessità - Esecuzione del mandato differita "post mortem" - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE
Il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante. Ne consegue che il mancato espletamento dell'incarico prima della morte del mandante stesso è di per sè sufficiente a determinare tanto l'inclusione della "res" nell'attivo devoluto agli eredi, quanto la sua computabilità ai fini del tributo successorio, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza che l'esecuzione del mandato sia stata differita "post mortem" dal "de cuius".
Riferimenti normativi: Legge 31/10/1990 num. 346 art. 1, Legge 31/10/1990 num. 346 art. 8, Legge 31/10/1990 num. 346 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)