Sez. 1, Sentenza n. 6700 del 10/07/1998 (Rv. 517062 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - IN GENERE | Rettifica del valore indicato nella denuncia di successione - Ammissibilità - Limiti - Rettifica - Presentazione oltre il termine di sei mesi dall'apertura della successione - Liquidazione della imposta sulla base del valore rettificato - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - IN GENERE
In tema di imposta di successione, la rettifica del valore dei beni indicati nella denuncia di successione può essere effettuata dal contribuente soltanto nel termine di sei mesi dall'apertura della successione previsto dall'art. 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 per la presentazione di detta denuncia. Ne deriva che, qualora la dichiarazione di rettifica venga presentata oltre il termine di cui sopra, legittimamente l'ufficio procede a liquidare l'imposta sulla base dei valori dichiarati nella prima denuncia, senza che a diversa soluzione possa pervenirsi sulla base della nuova disciplina di cui all'art. 33, primo comma, del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346, come sostituito dall'art. 33, comma primo, lett. b) del D.L. 24 aprile 1994 n. 260, convertito nella legge 27 giugno 1994 n. 413.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 36, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/04/1994 num. 260 art. 33, Legge 27/06/1994 num. 413
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)