Sez. U, Sentenza n. 2806 del 09/03/1993 (Rv. 481324 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Opposizione all'ingiunzione fiscale in tema di imposta di registro e richiesta in via cautelare della sospensione - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie per l'opposizione - Sussistenza - Difetto assoluto di giurisdizione sulla richiesta di sospensione - Configurabilità - Limiti.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
Con riguardo alla domanda proposta dal contribuente per opporsi all'ingiunzione fiscale in tema di imposta di registro e per ottenerne in via cautelare la sospensione, la giurisdizione, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, appartiene per l'opposizione alle commissioni tributarie, dato che il detto decreto, nel devolvere in via generale al giudice tributario la tutela giurisdizionale contro gli atti dell'ente impositore, esclude l'esperibilità dell'opposizione davanti al giudice ordinario, di cui agli artt. 3 e 4 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639; mentre, per quanto attiene alla richiesta di sospensione, v'è difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il relativo potere è riservato in sede amministrativa all'Intendente di finanza, salva restando l'impugnabilità delle sue determinazioni davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)