Sez. 5, Sentenza n. 6497 del 19/05/2000 (Rv. 536681 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Disciplina del contenzioso tributario prevista dal d.P.R. n. 636 del 1972 - Provvedimento della Commissione tributaria di primo grado, di sospensione cautelare di un atto impositivo - Impugnabilità ex art. 22 del d.P.R. n. 636 cit. - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il provvedimento con cui - nella vigenza della disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 - una Commissione Tributaria di primo grado avesse disposto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva di un atto impositivo (con ciò affermando la sussistenza di un suo potere di incidere sul regime degli effetti esecutivi dei titoli fiscali e la sua riconducibilità nella sfera della giurisdizione riservata alle commissioni tributarie), aveva, sul punto, contenuto decisorio ed era suscettibile di passare in giudicato, e pertanto si rendeva impugnabile ai sensi degli artt. 22 e ss. del d.P.R. n. 636 cit.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)