diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7677 del 13/07/1995 (Rv. 493278 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Personale dell'O.N.M.I. assunto anteriormente al 6 ottobre 1967 - Mancata opzione per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. - Liquidazione dell'indennità di buonuscita per il servizio anteriore al trasferimento ai comuni - Criteri - Tredicesima mensilità - Rilevanza - Inclusione nella base contributiva "ex lege" n. 75 del 1980 - Natura previdenziale della buonuscita relativa al servizio presso l'O.N.M.I. - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493278-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

Per il personale assunto alle dipendenze dell'O.N.M.I. anteriormente al 6 ottobre 1967, il quale non abbia esercitato ai fini pensionistici l'opzione per l'iscrizione facoltativa alla C.P.D.E.L., ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita relativa al servizio prestato presso l'O.N.M.I. prima del trasferimento per legge alle dipendenze dei comuni, a seguito dello scioglimento dell'ente, deve tenersi conto anche della tredicesima mensilità, atteso che l'art. 9 comma secondo della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (recante "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'O.N.M.I.") quale risultante a seguito della legge 1 agosto 1977, n. 563, dispone, fra l'altro, che per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I. il trattamento di fine servizio sia liquidato nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale di detto ente, e tale regolamento prevede, a sua volta, all'art. 4 che l'indennità di buonuscita venga a far parte del trattamento di quiescenza alle condizioni e nelle misure previste per il personale statale a norma del t.u. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, così consentendo l'applicazione della normativa della legge 20 marzo 1980 n.75, sostitutiva per questa parte di quella del 1928, la quale ha stabilito che con effetto dal 1 giugno 1979, ai fini dell'indennità di buonuscita, la base contributiva debba comprendere anche la tredicesima mensilità, senza che a ciò sia d'ostacolo la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita relativa al servizio prestato presso l'O.N.M.I., poiché una volta che la tredicesima mensilità venga a far parte della base contributiva essa- secondo un principio tendenziale vigente in materia - va computata anche ai fini previdenziali.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 4, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)