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Sez. U, Sentenza n. 8587 del 07/08/1991 (Rv. 473402 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Maternità e infanzia - O.N.M.I. (Protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) - In genere | Personale dell'ONMI già in servizio al 6 ottobre 1967 e poi trasferito agli enti locali dopo lo scioglimento dell'opera - Opzione di detto personale per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni di dipendenti degli enti locali (CPDEL) - Diritto alla liquidazione da parte dell'INADEL di un complessivo trattamento di fine servizio, di carattere globalmente previdenziale - Sussistenza - Devoluzione delle relative controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Determinazione di detto trattamento - Criteri - Contenuto - Indennità di anzianità maturata all'atto del trasferimento agli enti locali - Indennità premio di servizio - Inclusione - Indennità di buonuscita - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473402-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Maternità e infanzia - O.N.M.I. (Protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) - In genere

I dipendenti dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), già in servizio al 6 ottobre 1967, e poi trasferiti agli enti locali dopo lo scioglimento dell'Opera, i quali abbiano a suo tempo optato per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), hanno diritto alla liquidazione, da parte dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), a norma dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977 n. 563, di un complessivo trattamento di fine servizio, di carattere globalmente previdenziale, e quindi devoluto alla cognizione del giudice ordinario, in relazione all'intera durata dell'unico rapporto ed in base all'ultima retribuzione percepita, ma con applicazione dei distinti elementi di calcolo, previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l'Opera e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti. In detto complessivo trattamento, pertanto, confluisce, per il periodo di lavoro presso l'Opera ed alla stregua del regolamento di quiescenza del personale di essa (che costituisce parte integrante della disciplina legislativa per effetto del rinvio contenuto nel citato art. 9), l'indennità di anzianità maturata all'atto del trasferimento, nella misura dallo stesso regolamento prevista, mentre resta esclusa l'indennità di buonuscita, contemplata, in aggiunta all'indennità di anzianità, solo per i dipendenti che non abbiano esercitato l'indicata opzione, ferma poi restando, per il periodo di lavoro alle dipendenze degli enti locali, l'indennità premio di servizio, a norma della legge 8 marzo 1968 n. 152 e nella misura prevista per il personale di quegli enti (senza che possano invocarsi le nuove disposizioni della legge 27 ottobre 1988 n. 482, ove si tratti di dipendenti cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 689 art. 9, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)