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Sez. 4, Sentenza n. 9128 del 22/11/2017 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 272189 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE | Divieto di gareggiare - Reato plurisoggettivo necessario - Attenuante dell'art. 62 n. 5 cod. pen. - Incompatibilità.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272189-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE

Il delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, costituisce un reato plurisoggettivo necessario in quanto richiede l'intervento di una pluralità di soggetti; pertanto il fatto doloso della vittima costituito dalla partecipazione alla gara è elemento costitutivo del reato e non può rilevare come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 numero 5 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 9 ter, Cod. Pen. art. 62 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)