Sez. 4, Sentenza n. 43832 del 16/05/2014 Ud. (dep. 21/10/2014) Rv. 260600 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE | Divieto di gareggiare in velocità - Art. 9 ter, comma secondo, cod. strada - Morte di una o più persone - Reato autonomo e non circostanza aggravante rispetto alla fattispecie di cui all'art. 9 ter, comma primo, cod. strada - Sussistenza - Assorbimento del reato omicidio colposo - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE
Il delitto di cui all'art. 9-ter, comma secondo, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma primo del citato art. 9-ter, nel quale, fungendo l'evento morte da elemento costitutivo dell'illecito penale, resta assorbito ex art. 84 cod. pen. il reato di omicidio colposo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 9 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)