Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 25/08/1997 (Rv. 507072 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE | Società con sede in Italia gestente, ivi, le carte di credito emesse all'estero a favore di soggetti non residenti - Regime antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 29 del 1979. Assoggettamento ad I.V.A. - Sussistenza - Imponibile - Determinazione - Clausola di ripartizione della provvigione fra mandante e mandataria - Irrilevanza - Regime successivo al 31 marzo 1979 - Assoggettamento ad I.V.A. - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE
L'attività di una società con sede in Italia, che, a seguito di convenzione con una società estera, curi, per conto di questa, i rapporti relativi alla gestione in Italia delle carte di credito emesse all'estero a favore di soggetti non residenti, provvedendo a pagare gli esercenti italiani convenzionati, previa detrazione della provvigione, era, prima dell'entrata in vigore, con il 1 aprile del 1979, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, assoggettabile ad I.V.A. ai sensi degli art.. 1, 3, primo comma, 4, primo comma, 7, primo comma, e 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di attività di impresa posta in essere, verso corrispettivo, in dipendenza di un contratto di mandato senza rappresentanza, e relativa a prestazione di servizi utilizzati nel territorio dello Stato. Pertanto, il corrispettivo di detta attività, costituito dall'intera provvigione contabilizzata in relazione all'ammontare di tutte le spese effettuate, in Italia, dagli stranieri, presso gli esercizi affiliati, utilizzando le carte di credito(in esso ricompresi anche gli oneri assunti dalla società mandataria verso terzi)- che, ai sensi dell'art. 13 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, costituiva l'imponibile - andava assoggettato per intero all'I.V.A., senza che rilevasse, a tal fine, la clausola (avente rilevanza meramente interna) con la quale fosse stata prevista la ripartizione percentuale dell'unica provvigione, fra mandante e mandatario. Con riguardo, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore del predetto d.P.R. n. 24 del 1979(il quale, in particolare con l'art. 10, ha inteso adeguare la disciplina dell'I.V.A., all'art. 13 della direttiva comunitaria del 17 maggio 1977, n. 388, dichiarando esenti dall'imposta "le operazioni di credito e di finanziamento - da chiunque effettuate - compresi lo sconto di crediti, le fideiussioni o altre malleverie....") tale attività risulta esente da I.V.A., in quanto il rapporto complessivo che la caratterizza è connotato sicuramente da profili di garanzia, di sconto di crediti e di finanziamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)