Sez. 5, Sentenza n. 23999 del 23/10/2013 (Rv. 628744 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | IVA - Prestazione di servizi - Mandato senza rappresentanza - Luogo di imposizione - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE
In materia di imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza costituiscono prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, sicché, ai fini dell'individuazione del luogo di imposizione per l'IVA relativa, il rapporto tra mandante italiana e mandataria soggetto comunitario va qualificato, per la finzione giuridica prevista ai fini dell'applicazione del tributo di cui all'art. 3 cit., come prestazioni di servizi resi dall'impresa nazionale al soggetto comunitario (e da questo poi trasferiti al cliente-committente estero), con conseguente insussistenza del requisito territoriale, trattandosi di prestazioni effettuate all'estero, e la non imponibilità ai fini IVA dell'operazione. (Fattispecie relativa a mandato conferito da una società italiana ad una società londinese senza rappresentanza, a procurare ordini o affari nell'ambito delle prestazioni pubblicitarie).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)