Sez. L, Sentenza n. 18963 del 27/09/2016 (Rv. 641204 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebita percezione di trattamento pensionistico a seguito di reintegra nel posto di lavoro - Comportamento doloso del pensionato - Esclusione - Regime generale ex art. 2033 c.c. - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In caso di indebita percezione del trattamento pensionistico, per effetto della reintegra nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, non è ravvisabile un comportamento doloso del pensionato, di cui alla speciale disciplina dettata dall'art. 1, comma 265, della l. n. 662 del 1996, pur nell'ipotesi di omessa comunicazione del provvedimento di reintegra, tenuto conto dell'originaria buona fede sussistente nel momento in cui il lavoratore ha iniziato ad usufruire del trattamento pensionistico; tuttavia, l'obiettiva incompatibilità con il trattamento retributivo, in assenza di un titolo idoneo a giustificare l'erogazione dei ratei di pensione, rende applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)