Sez. L, Sentenza n. 11922 del 16/05/2013 (Rv. 626487 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte - Speciale disciplina dell'indebito previdenziale ex art. 1, comma duecentosessantesimo, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Condizioni - Rilevanza della causa dell'indebito, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. - Esclusione - Sussistenza del rapporto di lavoro sottostante alla posizione assicurativa - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, la speciale disciplina dettata dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguarda tutti i soggetti che abbiano indebitamente percepito prestazioni pensionistiche, sempre che sussistano le condizioni di reddito specificate nella norma, senza possibilità di distinzione in ragione della causa che ha dato luogo all'indebito, dovendosi escludere l'applicabilità dell'ordinaria disciplina dell'indebito civile ex art. 2033 cod. civ., anche qualora sia stata accertata l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato cui si riferiva la posizione assicurativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)